Art. 19
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[1]I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari potranno richiedere l'assistenza delle Autorita' locali per fare cercare, arrestare e porre in prigione i disertori dai bastimenti da guerra o mercantili dei loro Paesi.
[2]A tal effetto si dirigeranno per iscritto alle competenti Autorita' locali, e giustificheranno colla presentazione dei registri del bastimento, del ruolo d'equipaggio o di altro documento pubblico, che gli individui reclamati facevano parte del detto equipaggio. Giustificata di tal modo la domanda, a meno che non venga provato il contrario, non potra' essere rifiutata la consegna. Tosto che i disertori saranno arrestati, si porranno a disposizione del Console od Agente consolare che ne avra' fatta la domanda, e potranno essere custoditi nelle pubbliche prigioni, alla richiesta ed alle spese dei reclamanti, per essere consegnati sui bastimenti dal di cui servizio disertarono, oppure ad altro bastimento della stessa Nazione. Per altro, se non fossero consegnati nello spazio di due mesi a datare dal giorno del loro arresto, saranno posti in liberta' e non potranno piu' essere arrestati per la stessa causa. Pero', se il disertore avesse commesso qualche crimine o delitto nel Paese dal quale e' reclamato, si differira' la sua estradizione fino a che termini il processo criminale relativo, e la definitiva sentenza abbia ricevuta l'intera esecuzione.
[3]Resta inteso che se i disertori sono cittadini del Paese ove la diserzione occorra, saranno eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
