Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Gli archivi ed in generale tutte le carte di cancelleria dei Consolati rispettivi saranno inviolabilmente rispettate, senza che per nessun motivo possano essere sequestrate o visitate dalle Autorita' locali.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
