Art. 13
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I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti avranno diritto di acquistare e possedere beni mobili sul territorio dell'altro. Egualmente potranno acquistare e possedere beni immobili, conformemente lo permettono o lo permetteranno in avvenire le Leggi dei rispettivi Paesi. Quanto al diritto di disporre dei loro beni, per vendite, permuta, donazione, testamento, o di qualsiasi altro modo, ed in cio' che riguarda alle successioni dei beni per testamento od ab intestato, avranno gli stessi diritti ed obbligazioni dei nazionali, senza pagare, in tali casi, maggiori imposte o diritti di quelli che pagano o pagheranno i nazionali, assoggettandosi alle Leggi che a tale riguardo sono o saranno in vigore.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
