Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:
[2]1° Le navi che, entrate in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;
[3]2º Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati, in uno o piu' porti del medesimo Stato, sia per deporvi, in tutto od in parte, il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere gia' pagato i diritti summenzionati;
[4]3° Le navi che, entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatto operazioni di commercio.
[5]Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso d'innavigabilita' della prima, le spese necessarie all'approvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'Amministrazione delle dogane ne avra' accordata licenza, sempreche' non siano destinate alla consumazione interna.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
