Art. 6
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[1]Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennita' o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.
[2]Le disposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti, il di cui commercio appartenga ai due Governi rispettivi, ne' ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione e per la loro applicazione.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
