Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro o embargo, ne' essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie, o oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, ne' per ragione di Stato, ne' per uso pubblico di veruna sorta, senza che sia loro accordata un'indennita' previamente convenuta.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
