Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I cittadini e sudditi dell'uno digli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprieta', e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
[2]Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina; nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
