Art. 23
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Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione e di qualunque altro oggetto contemplato nella presente Convenzione, questo s'intendera' ipso facto e di pieno diritto concesso all'altra parte.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
