Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili. Quindi e' riconosciuta loro da ambo le parti contraenti la facolta' di acquistare e di possedere beni immobili e di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta, testamento e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni o imposte che quelle che si pagano dai nazionali.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
