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I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili. Quindi e' riconosciuta loro da ambo le parti contraenti la facolta' di acquistare e di possedere beni immobili e di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta, testamento e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni o imposte che quelle che si pagano dai nazionali.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art18 · fonte del testo

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