Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Saranno considerati come bastimenti italiani in Honduras e viceversa come honduregni in Italia quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
