Art. 16
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Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stando le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
