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[1]All'Amministrazione comunale indicata nella tabella B, che fa seguito alla presente legge, e' negata l'autorizzazione di eccedere coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella -Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 marzo 1888.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 11 aprile 1888 al 16 dicembre 2009
