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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Ai comuni di Spezia, Pareto e Veleso e' data facolta' di eccedere con la sovrimposta 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote seguenti:
[7]Il comune di Spezia... L. 0,560494 Id. di Pareto... » 1,1298534 Id. di Veleso... » 2,3075
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 25 marzo 1888.
[10]UMBERTO.
[11]Crispi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 7 aprile 1888 al 16 dicembre 2009
