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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il Regio decreto del 29 maggio 1881, n. 224 (Serie 3ª), che determina le industrie ammesse a godere il beneficio della restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima, e stabilisce le discipline per tale restituzione.

[7]La sofisticazione dello spirito destinato alla produzione dell'etere solforico potra' essere fatta anche coll'aggiunta allo spirito del 10 per cento di etere solforico.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 3 luglio 1884.

[10]UMBERTO.

[11]A. Magliani.

[12]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.

Testo in vigore dal 10 luglio 1884 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1884-07-03;2468~art1 · fonte del testo

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