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[1]Qualora per maggior garanzia contro gli abusi nell'impiego dello spirito, ad uso industriale, per le vernici, fosse reputato necessario, l'Amministrazione finanziaria ai sistemi di sorveglianza stabiliti col detto Regio decreto, potra' in ogni tempo aggiungere il mezzo dell'adulterazione dello spirito con quei metodi che essa riconoscera' piu' adatti.
[2]Dopo un anno di esperimento, qualora non risultino efficaci i provvedimenti adottati, il Governo del Re potra' far cessare lo sgravio della tassa mediante Regio decreto da convertirsi in legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 giugno 1888.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani. B. Grimaldi.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 29 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
