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[1]E' vietata l'introduzione nelle fabbriche di prima categoria, di spiriti provenienti da altre fabbriche, oppure dall'estero, ed e' pure vietato l'esercizio di distillerie di seconda categoria nei locali delle fabbriche di prima categoria. La rettificazione degli spiriti provenienti da altre fabbriche o dall'estero deve esser fatta in locali e con apparecchi diversi, separati e disgiunti da quelli che servono alla fabbrica di prima categoria e non aventi con essi comunicazione alcuna.
[2]Lo sgravio della tassa, di cui all'articolo 17 della legge 14 luglio 1887, N. 4703 (Serie 3ª), ed all'articolo 1 del presente decreto, si accorda unicamente per lo spirito prodotto nelle fabbriche di prima categoria.
Testo in vigore dal 29 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
