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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' concessa facolta' al Ministro della marina in via provvisoria fino a tutto l'anno 1891 di promuovere al grado di sottotenente di vascello i guardiamarina i quali contino dodici mesi d'imbarco, purche' essi prima della nomina ad ufficiali abbiano soddisfatto alla condizione di essere stati imbarcati per altri dodici mesi.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, li 19 giugno 1888.
[9]UMBERTO.
[10]B. Brin.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
