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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvate,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare al comune di Firenze una dilazione non maggiore di anni cinque al pagamento delle rate del canone di abbonamento per la riscossione del dazio-consumo governativo, scadenti sino al 25 giugno anno corrente.
[8]Il rimborso allo Stato dovra' farsi in rate trimestrali e coll'interesse scalare del 3 per % a partire dal 1° gennaio 1879.
[9]Il Governo del Re assumera' immediatamente l'amministrazione dei dazi di consumo nel comune di Firenze, onde garantirsi della riscossione del canone dovuto allo Stato per le rate a scadere, dal 25 giugno 1878 in poi, rimborsandosi delle spese occorrenti allo esercizio.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 luglio 1878.
[12]UMBERTO.
[13]F. Seismit-Doda.
Testo in vigore dal 10 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
