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In aumento ai fondi stanziati con le leggi 23 luglio 1881, n. 333, 9 luglio 1883, n. 1506 e 24 luglio 1887, n. 4772, a carico degli esercizi finanziari 1887-88 e 1888-89 per lavori di strade nazionali e provinciali e' autorizzata la maggiore spesa straordinaria di lire 12,968,087.
Testo in vigore dal 2 aprile 1888 al 16 dicembre 2009
