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E' autorizzata la maggiore spesa di lire seicento tredicimila trecento quarantacinque e centesimi trenta (L. 613,345.30) da stanziarsi in aumento al cap. 11 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88.
Testo in vigore dal 20 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
