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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aggiunta alla spesa approvata con la legge 1° giugno 1882, N. 797, e' autorizzata quella di lire sessantasettemila (lire 67,000) e relativi interessi decorrendi dal 1° agosto 1887, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo dell'esercizio finanziario 1887-88 pel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, pel pagamento da farsi all'Impresa Basevi, ai termini e nei modi stabiliti coll'atto di transazione, stipulato in Roma il 10 giugno 1887 fra detto Ministero e l'ingegnere Ettore Basevi, allegato alla presente legge.
[7]La somma all'uopo occorrente verra' prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo numero 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro pel suindicato esercizio finanziario.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 12 luglio 1888.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
