Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1884 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A parziale compenso della spesa autorizzata cogli articoli precedenti, s'inscrivera' nel bilancio dell'entrata alla categoria «Movimento di capitali» come competenza dell'esercizio finanziario 1884-85, la somma di L. 8,200,000 da ricavarsi mediante l'alienazione di parte della somma complessiva delle obbligazioni sull'Asse ecclesiastico delle quali fu autorizzata l'emissione con la legge 23 luglio 1881, n. 333.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1884.
[4]UMBERTO.
[5]B. Brin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Testo in vigore dal 11 luglio 1884 al 16 dicembre 2009
