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In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della Legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria, assegnato alle singole Provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sara' diviso fra i distretti che le compongono. Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella Legge del reclutamento.
Testo in vigore dal 17 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
