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[1]In esecuzione, di quanto prescrive l'articolo 10 della Legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria, assegnato alle singole Provincie della Venezia e di Mantova, sara' suddiviso fra i Distretti che le compongono.
[2]Il Distretto vi rappresentera' il Mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella Legge del reclutamento.
Testo in vigore dal 24 giugno 1869 al 16 dicembre 2009
