Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I rivenditori acquistano il Sale al prezzo di tariffa.
[2]Ai rivenditori del Sale nel luogo ove trovasi il magazzino e' corrisposta una provvigione di lire 50 per ogni quintale di Sale levato.
[3]Per quelli che sono fuori del luogo ov'e' stabilito il magazzino, alla detta provvigione si aggiungono le spese di trasporto da determinarsi dal Ministro delle Finanze.
Testo in vigore dal 1 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
