Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Sale viene dato dall'Amministrazione al prezzo di lire otto per ogni quintale metrico alle industrie che lo impiegano come materia prima.
[2]Sono eccettuate le fabbriche che si occupano esclusivamente della produzione della soda, alle quali dovra' esser dato a prezzo di costo.
[3]Per gli usi dell'agricoltura e della pastorizia e' pure concesso a lire otto per ogni quintale metrico.
[4]Per la salagione dei pesci e' accordata la restituzione della meta' del prezzo.
[5]Con speciali Regolamenti il Ministro delle Finanze determina le norme per la vendita ai prezzi di eccezione.
Testo in vigore dal 1 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
