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[1]Il Sale viene dato dall'Amministrazione al prezzo di lire otto per ogni quintale metrico alle industrie che lo impiegano come materia prima.

[2]Sono eccettuate le fabbriche che si occupano esclusivamente della produzione della soda, alle quali dovra' esser dato a prezzo di costo.

[3]Per gli usi dell'agricoltura e della pastorizia e' pure concesso a lire otto per ogni quintale metrico.

[4]Per la salagione dei pesci e' accordata la restituzione della meta' del prezzo.

[5]Con speciali Regolamenti il Ministro delle Finanze determina le norme per la vendita ai prezzi di eccezione.

Testo in vigore dal 1 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;563~art3 · fonte del testo

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