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[1]Art. 9.

[2]Nei porti italiani un commissario del Governo ed in Alessandria d'Egitto il Regio console sono incaricati di vegliare all'esatta osservanza della presente convenzione.

[3]I commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune; potranno farsi accompagnare a quest'uopo da persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.

[4]In dette visite si osserveranno le istruzioni contenute nel regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi in data 21 giugno 1877

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-06-30;5487~convenzione-art9 · fonte del testo

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