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[1]Art. 8.
[2]Quando, per effetto della maggior portata dei piroscafi (1400 tonellate) l'approdo ad Ancona non potesse per ragioni nautiche effettuarsi nel viaggio di ritorno da Alessandria, la Societa' non sara' obbligata ad eseguirlo, ma in tal caso dovra' provvedere al commercio di Ancona, inoltrandovi merci e passeggeri da Venezia nel piu' breve termine e senza aggravio di spesa.
[3]Per tale inoltro resta convenuto che le merci saranno trasportate dal piroscafo della Societa' stessa che da Venezia esegue il viaggio per Alessandria, ed i passeggeri, a loro scelta, o col detto battello o per ferrovia, nel quale ultimo caso avranno diritto ad un biglietto della stessa classe per la quale hanno preso imbarco sul piroscafo
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
