Art. 32 (Convenzione)
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[1]Art. 32.
[2]La cauzione servira' eziandio a rimborsare il Governo dei danni e delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.
[3]In tale caso la cauzione dovra' essere immediatamente completata affinche' si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
