Art. 30 (Convenzione)
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[1]Art. 30.
[2]La Societa' dovra' presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci con indicazioni dei prodotti, nonche' una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale della impresa.
[3]Il Governo avra' facolta' di richiedere alla Societa' l'esibizione di quei documenti che reputera' necessari a controllare l'esattezza dei dati statistici forniti
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
