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[1]Art. 3.

[2]Il servizio determinato nell'articolo 1° sara' fatto con piroscafi della velocita' non minore di undici nodi all'ora e della portata non inferiore a 1400 tonnellate di registro.

[3]Detto tonnellaggio sara' determinato secondo le norme del Regio decreto 11 marzo 1873, modificato dal Regio decreto del 30 luglio 1882, n. 943.

[4]I piroscafi stessi dovranno essere classificati nella 1ª classe del registro di Londra

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-06-30;5487~convenzione-art3 · fonte del testo

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