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[1]Art. 25.

[2]Se per causa di guerra il servizio non potesse continuarsi dalla Compagnia, il medesimo restera' sospeso a cessera' la sovvenzione di cui all'articolo 33 pel tempo della sospensione delle corse.

[3]Se pero' il Governo in caso di guerra volesse per sue viste sospendere o far cessare il servizio, la Societa' avra' diritto ad una indennita' da definirsi da un Consiglio di arbitri.

[4]Questo Consiglio di arbitri sara' composto di due persone a scelta del Governo e di due a scelta della Societa'.

[5]Queste quattro persone ne designeranno una quinta a maggiorita' di suffragi, alla quale sara' devoluta la presidenza; a parita' di voti la scelta della quinta persona verra' fatta dal presidente del tribunale civile della capitale del Regno.

[6]Il Consiglio d'arbitri giudichera' e provvedera' inappellabilmente

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-06-30;5487~convenzione-art25 · fonte del testo

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