Art. 24 (Convenzione)
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[1]Art. 24.
[2]In caso che il tirante d'acqua del piroscafo per forte carico o lo stato dell'atmosfera impedissero di percorrere il tratto di mare da Malamocco a Venezia, la Societa' potra' incominciare le sue corse dal porto di Malamocco ed arrestarle al medesimo.
[3]Le cause di impedimento sopra enunciate dovranno pero' essere constatate dal Capitano del porto di Venezia
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
