Art. 21 (Convenzione)
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[1]Art. 21.
[2]Le riduzioni di prezzo, di cui ai precedenti articoli 19 e 20, sono applicabili anche alle linee di la' di Suez, esercitate dalla Societa' in coincidenza con quella da Venezia verso l'Egitto e viceversa
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
