Art. 15 (Convenzione)
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[1]Art. 15.
[2]Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada, per causa di cattivo tempo, l'impiegato postale potra' richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci e dei pacchi una barca bene equipaggiata, di cui avra' a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo.
[3]In ogni caso resta a cura, spese e responsabilita' della Societa' il rilevare ed il consegnare i dispacci ed i pacchi postali negli ufizi di sanita' marittima e di dogana nei porti di approdo
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
