Art. 13 (Convenzione)
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[1]Art. 13.
[2]La Societa' dovra' destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci ed i pacchi postali, cambiati fra i porti italiani e l'Egitto.
[3]Questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci e dei pacchi affidata al Capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
