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[1]Per l'adempimento delle condizioni pattuite con la Convenzione predetta, il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, al corrispondente capitolo per l'esercizio in corso, la maggiore somma di L. 114,083,30; per l'esercizio 1888-89 quella di L. 275,000.

[2]Ordiniamo che la presente legge munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1888.

[4]UMBERTO.

[5]Saracco. Grimaldi. Magliani.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 30 giugno 1888 al 17 luglio 1888

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-06-30;5487~art4 · fonte del testo

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