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[1]L'Amministrazione delle poste italiane potra' trasmettere lettere raccomandate a destinazione del Portogallo, dell'isola di Madera e delle isole Azore.

[2]Dal canto suo l'Amministrazione delle poste portoghesi potra' spedire lettere raccomandate a destinazione del Regno d'Italia e dei paesi ai quali le poste italiane servono di mediazione.

[3]La tassa delle lettere raccomandate a destinazione del Regno d'Italia nel Portogallo e viceversa, sara' la stessa delle lettere ordinarie coll'aggiunta di una tassa fissa di raccomandazione, la quale sara' di 50 centesimi in Italia e di 100 reis in Portogallo.

[4]Queste tasse dovranno sempre essere pagate anticipatamente.

[5]La spedizione di lettere raccomandate per la via di mare non e' ammessa.

Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-08-11;1398~art7 · fonte del testo

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