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[1]Il pagamento delle spese di trasporto delle corrispondenze col mezzo dei bastimenti mercantili compete all'Amministrazione che le spedisce, se tale pagamento e' dovuto in virtu' della legislazione vigente nello Stato rispettivo.
[2]Qualora pero' il Governo italiano od il Governo portoghese stabilissero fra i porti delle due nazioni un servizio regolare di piroscafi appartenenti alla marineria reale, o noleggiati, o sussidiati, le condizioni per la trasmissione delle corrispondenze scambiate con questo mezzo saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni postali dei due Stati.
Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010
