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Le lettere ordinarie o raccomandate, i giornali e le stampe che saranno cambiati tra le Amministrazioni postali italiana e portoghese, che per qualsiasi motivo non avranno potuto essere rimesse ai loro destinatari, saranno restituite da ambe le parti nel modo che verra' di comune accordo stabilito dalle due Amministrazioni.
Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010
