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[1]Le lettere mal dirette saranno senza dilazione alcuna reciprocamente respinte all'ufficio mittente.
[2]Si procedera' nello stesso modo riguardo alle lettere i cui destinatari avranno cambiato residenza. Queste ultime pero' saranno sottoposte ad una tassa uguale a quella pagata per la loro francatura, la quale sara' corrisposta dal destinatario ed andra' a profitto dell'Amministrazione mittente, cui spetta pagare la spesa di transito sul territorio francese e spagnuolo a norma dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010
