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[1]Quando una lettera od altro oggetto raccomandato andasse smarrito, l'Amministrazione, nel cui territorio cio' fosse accaduto, dovra' sborsare, provato il fatto, a titolo di compenso al mittente la somma di lire 50 o 10,000 reis.
[2]L'Amministrazione delle poste italiane guarentisce il pagamento della suddetta indennita' nel caso di smarrimento sul territorio francese, e l'Amministrazione delle poste portoghesi guarentisce a sua volta lo stesso pagamento in caso di smarrimento sul territorio spagnuolo.
[3]Non si ammetteranno per altro tali reclami, e le due Amministrazioni non s'intenderanno obbligate al pagamento del compenso suddetto quando sieno trascorsi sei mesi dall'impostazione dell'oggetto raccomandato.
Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010
