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[1]Quando una lettera od altro oggetto raccomandato andasse smarrito, l'Amministrazione, nel cui territorio cio' fosse accaduto, dovra' sborsare, provato il fatto, a titolo di compenso al mittente la somma di lire 50 o 10,000 reis.

[2]L'Amministrazione delle poste italiane guarentisce il pagamento della suddetta indennita' nel caso di smarrimento sul territorio francese, e l'Amministrazione delle poste portoghesi guarentisce a sua volta lo stesso pagamento in caso di smarrimento sul territorio spagnuolo.

[3]Non si ammetteranno per altro tali reclami, e le due Amministrazioni non s'intenderanno obbligate al pagamento del compenso suddetto quando sieno trascorsi sei mesi dall'impostazione dell'oggetto raccomandato.

Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-08-11;1398~art17 · fonte del testo

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