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[1]Il mittente di una lettera raccomandata potra' richiedere che gli sia dato avviso dell'effettuata consegna a mano del destinatario delle lettere raccomandate da lui spedite mediante una ricevuta di ritorno.
[2]Per questo avviso dovra' pagare la tassa di 20 centesimi, o 40 reis, che andra' a totale profitto dell'Amministrazione speditrice.
Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010
