Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le Amministrazioni delle poste italiana e portoghese fisseranno di comune accordo, ed in conformita' delle convenzioni in vigore e che potessero intervenire in futuro, le condizioni alle quali potra' avere luogo il cambio delle corrispondenze originarie o a destinazione delle provincie d'oltremare e degli Stati esteri ai quali le due Amministrazioni d'Italia e di Portogallo servono di mediazione.

[2]Egli e' pero' inteso che le condizioni che verranno stabilite potranno essere modificate dalle due Amministrazioni ogni qual volta ne sia di comune accordo riconosciuta l'opportunita' e la convenienza.

Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-08-11;1398~art14 · fonte del testo

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