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[1]Le Amministrazioni delle poste italiana e portoghese fisseranno di comune accordo, ed in conformita' delle convenzioni in vigore e che potessero intervenire in futuro, le condizioni alle quali potra' avere luogo il cambio delle corrispondenze originarie o a destinazione delle provincie d'oltremare e degli Stati esteri ai quali le due Amministrazioni d'Italia e di Portogallo servono di mediazione.
[2]Egli e' pero' inteso che le condizioni che verranno stabilite potranno essere modificate dalle due Amministrazioni ogni qual volta ne sia di comune accordo riconosciuta l'opportunita' e la convenienza.
Testo in vigore dal 15 agosto 1863 al 16 dicembre 2010
