Art. 8 (aggiunta) (Dichiarazione) — aggiunta
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[1]Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato ed un servente a bordo nel tragitto da Suez ad Aden e viceversa, la Societa' si obbliga di assegnare, senza corrispettivo, un camerino con letto all'impiegato ed un posto di seconda classe al servente, non che un locale abbastanza spazioso per compiervi le operazioni postali.
[2]L'impiegato prendera' posto alla tavola dei passeggeri di prima classe ed il servente a quella di seconda classe, a meta' del prezzo di tariffa.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
