Art. 16 (Dichiarazione)
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[1]Il concessionario si obbliga a trasportare gratuitamente, escluso il vitto, il funzionario che sara' rivestito dell'autorita' superiore a Massaua, i due funzionari civili capi di servizio da designarsi ed il primo interprete di Messaua.
[2]Fatto in unico originale a Roma, quest'oggi 26 maggio 1888.
[3]Per la Navigazione Generale Italiana Direttore generale LAGANA'.
[4]Visto: Il Ministro dei Lavori Pubblici SARACCO.
[5]Visto: Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio GRIMALDI.
[6]Visto: Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro MAGLIANI.
[7]Visto: Per copia conforme Il Direttore Generale delle Poste G. B. TANTESIO.
[8]Visto d'ordine di S. M. Il Ministro dei Lavori Pubblici G. SARACCO.
[9]Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio B. GRIMALDI.
[10]Il Ministro delle Finanze, interim del Tesoro A. MAGLIANI.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
