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[1]Il concessionario dovra' provvedere a proprie spese per lo sbarco ed imbarco dei dispacci, del pacchi, dei gruppi e degli altri oggetti postali negli scali intermedi ed in quelli capolinea, ritirandoli e consegnandoli agli Uffizi postali o sanitari o consolari dei rispettivi scali.
[2]Nei porti di Suez ed Aden dovra' parimenti a proprie spese provvedere al trasbordo degli oggetti anzidetti da e sui piroscafi nazionali ed esteri in coincidenza nei detti porti sia verso d'Italia che verso le Indie.
[3]Il trasporto degli oggetti in parola ed il trasbordo da piroscafo a piroscafo dovranno compiersi con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.
[4]Le operazioni postali dovranno avere la precedenza su quelle commerciali.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
