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[1]Il concessionario dovra' destinare sui piroscafi un locale adatto e bene riparato per collocarvi gli oggetti postali.

[2]Questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli oggetti stessi affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.

Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5597~art8 · fonte del testo

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