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[1]Il concessionario dovra' destinare sui piroscafi un locale adatto e bene riparato per collocarvi gli oggetti postali.
[2]Questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli oggetti stessi affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
