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[1]Il concessionario ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale senza limitazione di peso, dei pacchi postali, di gruppi di numerario concernente il servizio di posta, compresi i versamenti dei regi consoli, nonche' degli stampati, carte, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi e come tale inscritto sul foglio di via. Il concessionario sara' responsabile dei danni risultanti al Governo, per perdite, avarie o manomissione dei dispacci, pacchi, ed oggetti ad esso affidati, salvo il caso di forza maggiore.
[2]La gratuita' e responsabilita' del servizio postale si estende anche agli altri scali del Mar Rosso, che, previo il consenso del Governo, fossero toccati facoltativamente dai piroscafi addetti alla navigazione di cui nella presente Convenzione.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
