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In caso di avarie, di pulitura od altro di alcuno dei piroscafi adibiti normalmente al servizio, il concessionario dovra' sostituirlo nel piu' breve tempo possibile e non mai oltre un mese. Nel caso in cui qualcuno dei piroscafi d'obbligo si rendesse incapace alla navigazione o naufragasse, il concessionario dovra' pure provvedere alla sua sostituzione nel termine di un mese. In tali casi il servizio sara' ridotto quindicinale, con diminuzione proporzionale della sovvenzione. Il ritardo frapposto a sostituire i piroscafi nei casi suaccennati, oltre un Mese, sara' punito con multe di lire cento per ogni giorno di ritardo nello eseguire la prima corsa d'obbligo da uno dei due punti estremi.

Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-30;5597~art6 · fonte del testo

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